Di seguito si indicano per punti le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Fiscale collegato:

  1. I crediti d’imposta maturati a decorrere dall’anno 2019 (irpef/irap/iva/imposte sostitutive) possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per importi superiori a euro 5.000 annui solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui i crediti stessi emergono (art. 3 DL 124/19 convertito)
  2. Ravvedimento operoso “lungo” (oltre l’anno dall’omissione/violazione) esteso ai tributi comunali dall’anno 2020 (art. 10-bis DL 124/19 convertito)
  3. Divieto di fatturazione elettronica anche per l’anno 2020 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema stesso (art. 15 DL 124/19 convertito)
  4. A decorrere dall’anno 2020 la trasmissione telematica del modello “esterometro” è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 16 DL 124/19 convertito)
  5. L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a decorrere dall’anno 2020, se complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 annui, potrà essere assolta con due versamenti semestrali (16/6 e 16/12) (art. 17 Dl 124/19 convertito)
  6. Dal 1/7/2020 al 31/12/2021 è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro 2.000. Dal 1/1/2022 il predetto divieto scatterà alla cifra di euro 1.000. (art. 18 DL 124/19 convertito)
  7. Riconosciuto un credito di imposta alle imprese/professionisti pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito/debito/prepagate in relazione a cessione beni/prestazioni di servizi rese a consumatori finali dal 1/7/2020 a condizione che i ricavi/compensi relativi all’anno precedente non superino euro 400.000 (art. 22 DL 124/19 convertito)
  8. Imu pagata nel 2019 sugli immobili strumentali deducibile dal reddito d’impresa e professionale nella misura del 50% (art. 1, c. 4 Legge 160/19)
  9. Cedolare secca a regime pari al 10% sulle locazioni abitative a canone concordato (art. 1, c. 6 Legge 160/19)
  10. Dal 1° gennaio 2020 la possibilità di ottenere lo “sconto in fattura” (in alternativa alla fruizione della detrazione fiscale diretta per ecobonus) resta valida unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica di importo pari o superiore a euro 200.000 effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello (art. 1, c. 70 L 160/19)
  11. Prorogate al 2020 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed acquisto mobili/elettrodomestici alle stesse condizioni valevoli per l’anno 2019 (art. 1, c. 175 L 160/19)
  12. Sostituita l’agevolazione super/iper ammortamento su investimenti in beni strumentali nuovi con un credito d’imposta: alle imprese e agli esercenti arti e professioni che dal 1/1/2020 al 31/12/2020 che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi spetta un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in 5 rate annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrate in funzione dei beni. La misura del credito di imposta varia in base tipologia del bene (40% per i beni “interconnessi”: funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, 15% per i software e 6% per tutti gli altri beni) (art. 1 c. 184-197 L 160/19)
  13. Nuovo credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, innovazione e design sostenute nel periodo d’imposta 2020 utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e previo rilascio di apposita certificazione predisposta da un revisore legale (art. 1 c. 198-209 L 160/19)
  14. La disciplina del credito d’imposta per spese di formazione personale dipendente finalizzate all’acquisizione e consolidamento competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale (Impresa 4.0) si applica anche alle spese sostenute nel 2020 (art. 1 c. 210-217 L 160/19)
  15. Introdotto il bonus facciate: per le spese sostenute nel 2020 per interventi sulle strutture opache delle facciate esterne, su balconi o su ornamenti/fregi degli edifici esistenti ed ubicati in zona A o B di cui al decreto Min. Lavori Pubblici 1444/68, finalizzati al loro recupero o restauro, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’intervento agevolato può consistere anche nella sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1 c. 219-224 L 160/19)
  16. Nuova Sabatini”: continuità alla misura di sostegno alle imprese su investimenti in beni strumentali istituita nel 2013, rafforzata per investimenti in beni 4.0 ed estesa agli investimenti produttivi eco-sostenibili (art. 1 c. 226-229 L 160/19)
  17. Detrazione spese veterinarie dal 2020 su un importo massimo di euro 500 annui limitatamente alla parte eccedente euro 129,11 (art. 1 c. 361 L 160/19)
  18. Fringe benefit auto aziendali “ad uso promiscuo”: per i contratti stipulati dal 1/7/2020 il fringe benefit in capo al dipendente varia a seconda del livello di emissioni inquinanti del veicolo (25%, 30%, 40%, 50%) mentre per i contratti stipulati prima di tale data continuano a valere le vecchie regole (art. 1 c. 632-633 L 160/19)
  19. Modifica deduzioni buoni pasto e mense aziendali: sale a euro 8 la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e scende a euro 4 quella dei buoni cartacei (art. 1 c. 677 L 160/19)
  20. Tracciabilità detrazioni: dal 2020 la detrazione delle spese di cui all’articolo 15 del TUIR (a titolo esemplificativo: spese sanitarie, spese veterinarie, spese funebri, premi assicurazioni vita/infortuni, spese attività sportiva ragazzi) è ammessa a condizione che il pagamento delle stesse avvenga con versamento bancario o postale o altri mezzi di pagamento elettronici. Restano detraibili, anche se pagate in contanti, le spese per acquisto di medicinali, dispositivi medici e le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN (art. 1 c. 679-680 L 160/19)
  21. Regime forfetario: Dal 2020 non possono accedere al regime coloro che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per personale dipendente o assimilato superiori a euro 20.000 lordi annui né coloro che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a euro 30.000 annui (art. 1 c. 691-692 L 160/19)

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.