Di seguito alcune precisazioni relative al DPCM del 24/10/2020 per specifiche categorie di attività; facciamo riferimento all’art. 1 e ai punti di seguito elencati:

Punto dd) Le attività commerciali al dettaglio (es. negozi, attività artigianali aperte al pubblico) si svolgono a condizione che vengano garantite le norme di distanziamento di almeno un metro e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato; i titolari devono avere cura che non si sosti all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le attività devono venire svolte nel rispetto dei protocolli regionali. Per tali attività non sono previste limitazioni di orario di esercizio.

Punto ee) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.) sono consentite nell’orario 5.00 / 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone (se non conviventi), senza limitazioni se conviventi.

Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. non è possibile consumare un gelato per strada, bere un drink all’aperto ecc.). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 24.00.

E’ ammessa senza limiti di orario la ristorazione in alberghi e strutture simili per gli ospiti delle stesse.

Punto gg) Le attività inerenti i servizi alla persona (es. acconciatura ed estetica) sono consentite in funzione di quanto deliberato dalle Regioni.

Punto hh) Sono garantite le attività dei servizi bancari, assicurativi, finanziari.

Punto ll) Per le attività professionali sono indicate unicamente “Raccomandazioni”: lo svolgimento dell’attività il più possibile mediante lavoro agile, incentivazione ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, assunzione protocolli anti-contagio, incentivazione sanificazione luoghi lavoro.

Punto nn) Le attività di alberghi e simili sono esercitate a condizione che sia assicurato nei luoghi comuni il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto dei protocolli regionali.